L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro è tenuto a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. L’addetto antincendio è quindi il lavoratore preventivamente designato a compiere un insieme di azioni e interventi (pur non avendo qualifica medica) che hanno il fine di preservare la vita dell'infortunato, in attesa dell'arrivo di personale più qualificato.
FAD/RES
Occupati
Attestato
12 ore
Lavoratori nominati dal Datore di Lavoro come Addetti al Primo Soccorso ma anche Datori di Lavoro che svolgono direttamente questo incarico.
La classificazione dell’azienda o dell’unità produttiva è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei fattori di rischio.
Gruppo B:
• Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
Gruppo C:
• Aziende o unità produttive con numero di lavoratori inferiore a 3 che non rientrano nel Gruppo A.
Ai sensi dell’Art. 37, c. 9 e dell’Art. 73 del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 388 del 15 Luglio 2003, allegati 3 e 4, si riporta di seguito il programma del corso di Formazione:
MODULO A
MODULO B
MODULO C