Secondo l’art. 2 del D.lgs. 81/08 il lavoratore è definito come “la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.” Ai sensi dell’art. 37 dello stesso decreto, tutti i lavoratori, entro 60 giorni dalla data di assunzione, devono ricevere la formazione generale e specifica relativa alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
FAD/RES
Occupati
Attestato
4 ore
Il percorso formativo di seguito descritto si articola in due mouli distinti i cui contenuti sono individuabili alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 3 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08. Inoltre con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08, si ritiene che i contenuti e la'rticolazione della formazione di seguito individuati possano costituire riferimento anche per tali categorie di lavoratori, tenuto conto di quanto previsto dall'art.21, comma 2, letera b, del D.Lgs. n. 81/08.
FORMAZIONE GENERALE
Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro.
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