Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è una figura aziendale prevista dal D.Lgs. 81/08 in tutte le aziende allo scopo di rendere possibile la collaborazione da parte dei lavoratori nella scelta e nella verifica delle misure di prevenzione previste dalla legge per la tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. È definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08 come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. L’RLS può venire eletto/a in tutte le aziende, o unità produttive secondo le modalità previste dall’art. 47 del D.Lgs. 81/08 e dagli accordi tra le parti:
• eletto/a dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti;
• eletto/a dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti.
FAD/RES
Occupati e Disoccupati
Attestato
32 ore
Possono frequentare il Corso di Formazione R.L.S. - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, prima nomina, i dipendenti aziendali eletti dai colleghi lavoratori dell'azienda stessa.
L’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di R.L.S.:
• Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
• Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
• Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS
Ai sensi dell’Art. 37, c. 9 e dell’Art. 73 del D.Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 si riporta di seguito il programma del corso di Formazione.
MODULO A: Principi costituzionali e civilistici
MODULO B: La definizione e l’individuazione dei fattori di rischio
MODULO C: Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori
MODULO D: Nozioni di tecnica della comunicazione